Danno ad immobile – vendita – esclusione della trasmissione automatica del diritto al risarcimento – necessità di specifica cessione del credito.
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull’immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all’epoca dell’evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell’art. 1260 cod. civ..
Cass. civ. Sez. VI – 2 Ordinanza, 12-11-2014, n. 24146
 
							 
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