Art. 896 c.c. – Diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante – Usucapione – Esclusione – Potere di farli tagliare in qualunque tempo – Art. 892 c.c. – Altezza delle piante non superiore a quella del muro di confine.
Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l’art. 896 cod. civ. al proprietario del fondo, sul quale, essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Ne consegue che non rileva la sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell’art. 892 cod. civ., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un’altezza che non ecceda la sommità del muro stesso.
Cass. civ. Sez. II, 24-08-2012, n. 14632
 
							 
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