Separazioni, divorzi, alimenti

La crisi della famiglia investe i coniugi e i figli nel loro essere piú intimo, nella loro umanità piú profonda, determinando l’insorgere di problemi così complessi e delicati che il diritto può fornirvi delle risposte solo parziali, proponendo una regolamentazione intesa ad offrire, nel superiore interesse dei figli, un equilibrio nuovo nelle relazioni tra le persone che componevano il nucleo familiare.

La migliore soluzione alla crisi della famiglia va individuata nella riconciliazione, basata sul superamento definitivo dei conflitti e delle incomprensioni e sulla ritrovata armonia nei rapporti tra i coniugi.

Solo nei casi in cui i contrasti siano insanabili e la crisi del matrimonio sia realmente irreversibile, può diventare opportuno ricorrere allo strumento della separazione personale.

Essa può essere consensuale oppure giudiziale.

Il primo tipo di separazione (consensuale) presuppone l’accordo preventivo dei coniugi, il relativo procedimento si conclude in tempi contenuti e non importa di per se stesso conseguenze traumatiche per le parti.

Quando non sia possibile addivenire ad un accordo, la via obbligata da percorrere é quella della separazione giudiziale: una vera e propria causa civile intentata da un coniuge nei confronti dell’altro.

Decorsi almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (giudiziale) oppure decorsi sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile, i coniugi possono chiedere (su domanda congiunta oppure introducendo tra loro un nuovo contenzioso) il divorzio il quale determina lo scioglimento del matrimonio civile ovvero la cessazione degli effetti civili di quello concordatario.

Le condizioni di separazione e di divorzio mirano a disciplinare compiutamente l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare, la somministrazione di un adeguato assegno, la divisione dei beni ed altre questioni accessorie.

Chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento avrà in ogni caso diritto alla corresponsione in proprio favore degli alimenti (artt. 433 e ss. c.c.) da parte dei soggetti tenuti per legge alla loro prestazione (donatario, coniuge, figli…).

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