Fallimenti – Procedure concorsuali

Esclusa ogni valutazione in merito all’attuale normativa che disciplina l’istituto del Fallimento e delle Procedure Concorsuali nel contesto del sistema giuridico italiano, si ritiene opportuno fornire al lettore le seguenti brevi considerazioni.

A fronte della stabilita regola della par condicio creditorum (parità di condizioni per i creditori), sulla quale si fonda la vigente legislazione in materia, deve essere precisato che:

  • la ricercata parità di trattamento tra i creditori opera solo nel contesto dei creditori assistiti dal medesimo titolo e genere di privilegio (criterio preferenziale nell’assegnazione degli eventuali utili rimasti);

  • la possibilità di ottenere la liquidazione delle proprie spettanze economiche ovvero di una quota parte delle stesse, se l’attivo del fallimento materialmente lo consente, è sottoposta a rigide regole di procedura che, se violate, importano gravi pregiudizi patrimoniali;

  • l’operato degli amministratori della ditta e/o società dichiarata fallita è sottoposto all’analisi del Curatore Fallimentare (incaricato per il compimento della fase procedurale) e del Giudice Delegato del Tribunale cui compete l’onere di dirigere e verificare l’iter processuale. Se, invero, la condotta degli amministratori dovesse apparire illegittima (ad esempio per distrazioni di somme o beni dal patrimonio aziendale, inesattezze della contabilità, volontà di pregiudicare i creditori violando la regola della buona fede e correttezza nell’esercizio dell’attività d’impresa), ciò può importare responsabilità personale degli amministratori sia di natura civilistica, sia di natura penale, con conseguente tutela delle ragioni dei creditori del fallimento, che acquisiscono il diritto di far valere le proprie ragioni anche sui beni personali di tali soggetti;

  • qualora si abbia a contrattare con aziende a rischio fallimento può esserci il rischio di non ottenere l’adempimento promesso e dovuto dalla controparte, oppure di dover rendere alla Curatela Fallimentare i pagamenti ricevuti negli ultimi mesi di operatività dell’impresa in seguito dichiarata fallita.

    Lo Studio si propone di fornire alla Parte Assistita e pregiudicata dal Fallimento di un partner commerciale tutte le informazioni necessarie per la tutela delle proprie ragioni, con il compimento di ogni attività procedurale tesa a far conseguire al Cliente il maggior profitto possibile. Ciò con la preliminare indicazione dei costi dell’assistenza legale onde evitare che il patrocinato abbia a sostenere inutili oneri e spese non effettivamente recuperabili.

Di seguito potete trovare alcune pronunce giurisprudenziali attinenti alla materia del recupero dei crediti, anche di lavoro, ed il modulo che potrete utilizzare per un immediato contatto con lo Studio, corredato di accorgimenti tecnici a tutela dell’assoluta riservatezza dei Vostri dati personali e del contenuto dei Vostri scritti.

Quanto prima possibile lo Studio fornirà riscontro alla Vostra comunicazione e-mail e ad ogni Vostra richiesta telefonica, scritta con missiva ordinaria o ricevuta a mezzo telefax ai numeri e recapiti indicati nella home page.

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