Diritti reali

 

Proprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù, pegno e ipoteca vengono tradizionalmente classificati come diritti reali.

Il possesso invece non é un diritto, ma uno stato di fatto. Ad esso, tuttavia, la legge accorda una specifica tutela attraverso l’azione di reintegrazione (o spoglio) e l’azione di manutenzione. La prima é diretta a far recuperare il possesso perduto e deve essere esercitata entro un anno dallo spoglio (dal giorno in cui si é stati privati del possesso) o dalla sua scoperta (se lo spoglio é stato clandestino, vale a dire realizzato occultamente, di nascosto).

Quando, invece, il possessore viene molestato nel suo possesso (esercizio abusivo di un passaggio, taglio di piante da parte di un terzo…), può, entro un anno dalla turbativa, esercitare l’azione di manutenzione, chiedendo al giudice la cessazione immediata delle molestie. L’esercizio di quest’azione presuppone inoltre che il possesso (pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto) duri da almeno un anno ed abbia ad oggetto un bene immobile (o una universalità di mobili).

Al possesso continuato per il tempo stabilito – a seconda dei singoli casi – dal codice civile (venti, quindici, dieci, cinque o tre anni) ed al ricorrere di altri specifici presupposti, la legge riconnette il rilevantissimo effetto dell’acquisto della proprietà per usucapione.

Ben lungi dall’idea di offrire un quadro completo della materia, i brevi cenni sopra riportati vorrebbero offrire al visitatore solo alcune generalissime nozioni, nella consapevolezza che questa pagina non può rappresentare la sede per soffermarsi sulle infinite combinazioni che, nella realtà quotidiana, danno vita alle piú complesse e diverse questioni in tema di distanze nelle costruzioni, di diritti di servitù di passaggio, di obblighi dell’usufruttuario e via discorrendo.

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