Appalti

La norma in tema di difformità e vizi dell’opera appaltata (art. 1667 c.c.) é tra quelle che trovano piú frequente applicazione nella quotidiana pratica del diritto.

Abbiamo scelto, pertanto, proprio questo particolare profilo della complessa disciplina dettata in materia di appalto, per offrire ai visitatori, qui di seguito, alcune schematiche indicazioni di massima sui termini di legge (vale a dire, sulle scadenze) entro cui é possibile far valere la garanzia per i vizi, con la dovuta precisazione che la soluzione dei casi concreti presuppone una lettura integrale ed approfondita della norma e dei relativi commenti dottrinali e giurisprudenziali:

  1. Il committente decade dalla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera se non li denuncia all’appaltatore entro sessanta giorni dalla loro scoperta.

  2. Il diritto del committente di far valere in giudizio, nei confronti dell’appaltatore, la garanzia per le difformità e i vizi dell’opera si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera.

Corre l’obbligo di specificare che quando si tratti di beni mobili ed il committente sia un soggetto qualificato dalla legge (D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) come consumatore, egli avrà diritto di far valere la garanzia nei piú ampi termini previsti da questa speciale normativa, alla quale questo sito riserva uno spazio suo proprio.

Se, invece, un bene immobile é interessato da un vizio grave, viene in considerazione la diversa disciplina dettata dall’art. 1669 c.c., cui é dedicata un’apposita sezione di questo sito.

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